La paura delle donne
Ieri mi è stato spiegato che avrei sbagliato nell’interpretazione del comma 4 dell’art.4 della Legge elettorale statutaria n.1 del 2013.
Il comma recita: “”4. In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione, ciascuno dei due generi non può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati; si arrotonda all’unità superiore se dal calcolo dei due terzi consegue un numero decimale”.
Ovviamente non vi è alcun problema a calcolare quante donne debbano essere in lista quando il numero dei candidati è un multiplo di 3. Ma quando non lo è, allora, sostengono coloro che ieri mi hanno contestato, si deve arrotondare il decimale dei due terzi, non quello del terzo rimanente. Mi spiego con un esempio.
Nella circoscrizione del Sulcis il numero dei candidati è 5; 5 diviso 3 dà 1,6. 1,6 per 2 (calcolo dei due terzi) dà 3,2. Giacché la legge prevede che si arrotondi all’unità superiore, da 3,2 si passa a 4 e così la lista del Sulcis potrebbe essere composta da 4 uomini e una donna o (molto più improbabilmente) da quattro donne e un uomo.