Continuiamo l’esame pubblico dell’ordinanza di custodia cautelare che ormai quasi quattro mesi fa fu illustrata in una ormai notissima conferenza stampa della Procura di Oristano.
A p. 60, sotto il titolo “La riapertura dei termini del concorso per infermieri” si legge:
«Il concorso per infermieri risultava essere stato bandito addirittura nel 2010 dall’allora direttore generale dott. Panichi e chiuso in attesa della nomina della commissione d’esame per il suo svolgimento. In data 16 giugno 2016, con delibera n. 361 viene decisa la riapertura dei termini concorsuali, motivata dall’aumento del fabbisogno di personale, legato a nuove vacanze, e si aumenta il numero dei posti a concorso da 10 a 20, introducendo una riserva di 10 posti a favore del personale precario ai sensi del DPCM 06.03.2015 e dell’art. 35, comma 3-bis, lett.a) del D.lvo n.16/2001 e s.m.i. (norma introdotta nel 2012, ossia dopo la scadenza dei termini della presentazione della domanda). La riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione non poteva che riguardare i candidati in possesso dei necessari requisiti alla data di scadenza dell’originario termine, quello stabilito dal bando prima della sua modifica (v. Cons. Stato, sez. IV 2/12/2016 n. 5057)».
In realtà, nel 2016 non si riaprirono solo i termini della presentazione delle domande, ma si modificò sostanzialmente la procedura concorsuale, perché: 1) si raddoppiarono i posti a concorso, che passarono da 10 a 20 per conversione di altri posti vacanti; 2) era intervenuta la normativa per il precariato (come ricorda anche l’Ordinanza). Il bando fece salve le domande già presentate per il concorso da 10 posti del 2010 e riapre i termini.
Procedura corretta?
Ecco che cosa dice la sentenza 4731 del 12 ottobre 2017 del Consiglio di Stato:
«Costituisce regola generale, derivante dai principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, che, alla modifica sostanziale di una procedura concorsuale, debba far seguito la riapertura dei termini per la presentazione delle domande”. (….) “La “modifica sostanziale” della procedura concorsuale, che impone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, corrisponde, in particolare, all’allargamento della potenziale platea di partecipanti; in tal caso, in ragione della nuova modalità di tutela del pubblico interesse volto alla selezione dei candidati “migliori”, la riapertura dei termini costituisce atto logicamente consequenziale per consentire la partecipazione anche a coloro i quali, pur potenzialmente interessati, non avevano potuto presentare una domanda ammissibile in quanto sprovvisti dei requisiti richiesti dal bando, successivamente ampliati».
Quindi, procedura corretta, ma la Procura (oltre che affidarsi all’ennesima dichiarazione dell’ex Direttore generale Panichi che ancora, grazie a Dio, non fa giurisprudenza e quindi non la commentiamo per non perdere tempo) fa riferimento a un’altra sentenza del Consiglio di Stato. Vediamola.
Eccola qui, leggetela con attenzione, perché smentisce ciò che la Procura vuole affermare. Cosa dice la sentenza? Dice che in un concorso in cui si era prima fissato un termine per la presentazione delle domande e poi, con atto successivo, tale termine era stato prorogato, i requisiti dovevano essere posseduti alla data del primo termine. Ecco la frase decisiva: «In un pubblico concorso, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione non può, infatti, che riguardare i candidati in possesso dei necessari requisiti alla data di scadenza del termine, all’uopo indicato dal bando. Ciò in considerazione dei limitati effetti che ha la determinazione di riaprire il solo termine per la presentazione delle domande, che non riguarda quello, diverso, previsto per il possesso dei requisiti stessi, a garanzia dell’unitarietà della procedura concorsuale nell’ambito della quale il provvedimento si inserisce».
Quindi, Il Consiglio di Stato dice che se si modifica sostanzialmente un bando, si devono riaprire i termini (e il raddoppio dei posti a concorso e la sopravvenuta normativa sui precari sono modifiche sostanziali); se invece si sposta banalmente un termine di presentazione (e si badi, il caso citato dalla sentenza del Consiglio di Stato citata dalla Procura riguarda un bando del Ministero della Difesa aggiornato nell’arco di 40 giorni, non un bando, come quello degli infermieri, rimasto fermo dal 2010 e non svolto per sei anni), allora i requisiti devono rimanere quelli iniziali.
Questi i fatti. E ci sta che nel furor persecutionis che anima il discorso dell’accusa si sia scivolati su argomenti non strettamente di ambito penale, ma è la deduzione successiva che lascia di sale per illogicità.
Leggete questa frase, che conclude la prima parte del ragionamento della Procura:
«Ma soprattutto, al momento in cui il concorso viene riaperto, l’ATS si ritrova già con due gradutorie valide da cui attingere, e segnatamente la graduatoria ex Asl di Nuoro approvata con delibera n.1144 del 10 agosto 2016 e quella ex Asl di Oristano approvata con delibera 935 del 30/12/2016».
Commentiamo schematicamente: 1) il “momento in cui il concorso viene riaperto” è il 16 giugno 2016; 2) L’ATS nel 2016 non esiste; nasce formalmente il 1 gennaio 2017; 3) la delibera 935 dell’ex Asl di Oristano è quella che approva i verbali e le gradutorie del concorso di cui la Procura contesta la legittimità, cioè quello i cui termini sono stati riapertiil 16 giugno 2016. Qui cadono dunque le braccia: si afferma una contestualità, ma lo scorrere del tempo è unidirezionale. Quando il concorso viene riaperto, a giugno 2016, l’Ats non esiste; le altre gradutorie citate dichiarate già disponibili sono: 1) quella di un diverso concorso della Asl di Nuoro conclusosi in agosto e poi, e questo è sconcertante, la gradutoria definitiva di dicembre dello stesso concorso bandito a giugno.
Il diritto è esattezza; è logica. Ma non per tutti.
Prima o poi la verità verrà a galla, forza!
Analisi eccellente e determinante. Con queste notizie OMISSIS tutta l’accusa. Lo impone la logica giuridica
Ma questi quando facevano indagini e scrivevano gli atti, OMISSIS? Ogni giorno che leggo le risultanze non mi capacito del OMISSIS di questa gente. Ma tutti questi errori chi li paga? Ad oggi stanno pagando solo gli indagati..