L’Università: in Emilia sì, in Sardegna no Io vorrei sommessamente chiedere al ministro dei Beni e delle attività Culturali e del turismo che ha dichiarato che le sculture di Mont’e Prama sono un’icona nazionale e che farà riprendere il cammmino interrotto il 19 luglio 2017 dell’Accordo di valorizzazione di Mont’e Prama, di riconsiderare il ruolo assegnato dalla futura fondazione di Mont’e Prama (art. 5) nel rapporto con il mondo accademico nazionale e internazionale. Infatti la Fondazione, formata dal MIBACT, dalla RAS e dal Comune di Cabras, incentiverà e promuoverà la “collaborazione con le Università, Accademie e centri di ricerca e di restauro nazionali e internazionali, ma la Fondazione Ravenna, che il Ministro ben conosce per averla firmata, abbraccia oltre al MIBACT, Regione, comune e provincia di Ravenna, anche la Curia Arcivescovile (e Mont’e Prama è scavata in forza dell’accordo tra Curia Arcivescovile proprietaria e Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici e soprintendenza archeologia del 1° luglio 2013) e l’Alma Mater Studiorum di Bologna e della Romagna e in particolare la sede universitaria di Ravenna, articolazione del quasi millenario ateneo bolognese.
Il contributo dell’Università di Cagliari, con l’Accademico dei Lincei Giovanni Lilliu e Gaetano Ranieri e dell’Università di Sassari non sembra rilevare nel testo della Fondazione Mont’e Prama.
Un po’ di storia dei rapporti politica-università Eppure la Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura stabilisce anche i rapporti tra la Regione e le Università in materia di Beni Culturali, sia nella formazione degli Osservatori dei Musei e delle Biblioteche perla cooperazione con la G. R. nella redazione del Piano triennale dei Beni Culturali.
In particolare all’art. 4, comma 1, h) “promuove, d’intesa con gli organi statali competenti, con le università e gli istituti di ricerca, interventi di ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna”.
Conosco bene quel comma, perché in fase di redazione della proposta di Legge in questione, su richiesta dell’Assessore Elisabetta Pilia, fui io a proporlo nel lontano 2006.
La Giunta Pigliaru immemore Di questo sembra essersi dimenticata la precedente Giunta Regionale che non ha tenuto in alcun conto tutte le proposte delle Università sarde per la ricerca archeologica sicché. il 16 gennaio 2019, il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della formazione, diretto dall’archeologo Marco Milanese, dell’Università di Sassari ha approvato all’unanimità la seguente deliberazione:
16 gennaio 2019
UNIVERSITA’ DI SASSARI
DELIBERAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE
Presentata dal Professor Raimondo Zucca ed approvata all’unanimità
POLITICA DEI BENI CULTURALI DELLA REGIONE SARDEGNA E UNIVERSITÀ
- Le fonti normative della politica dei Beni Culturali della Regione Sarda rimontano alla Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 Statuto speciale per la Sardegna che all’art. 3, q) assegna alla Regione la potestà legislativa sulle biblioteche e musei di enti locali e all’art. 5, c) la facoltà “di adattare alle sue particolari esigenze le disposizionidelle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle c) antichità e belle arti.
- La Legge Regionale 7 febbraio 1958, n. 1 e ss.mm.ii. detta Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti.
- 3) La LEGGE REGIONALE n. 10 del 7 aprile 1965 (Istituzione del Fondo Sociale della Regione Sarda) istituisce presso l’Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione un fondo speciale con gestione autonoma denominato Fondo sociale della Regione Sarda, che all’art 2, 4) è finalizzato alla realizzazione di opere di interesse locale (omissis) per la valorizzazione del patrimonio naturale ed archeologico, da attuarsi quando si rilevi la necessità di un pronto intervento ai fini della occupazione; la gestione dei lavori per la realizzazione delle suddette opere è affidata agli enti locali; la programmazione degli interventi è affidata ad un Comitato regionale costituito da 17 membri politici (assessori e dirigenti regionali, sindaci e sindacalisti);
Con tale legge, soppressa dalla Legge finanziaria regionale 1999, sono stati attuati decine e decine di interventi di scavo archeologico (non esiste uno studio su tali cantieri che potrebbe basarsi su una ricerca frontale sui documenti d’Archivio del Fondo Sociale della Regione sarda”, 1965 – 1999 (http://www.sardegnaarchiviovirtuale.it/archiviovirtuale/detail/complessi-archivistici/sardegnaHist017/IT-SARDEGNA-ST0017-000002/34-fondo-sociale-della-regione-sarda-34)) che portarono il Professor Lilliu a parlare di cantieri archeologici “a pioggia” privi di una programmazione scientifica e spessissimo (vi sono luminose eccezioni) esauriti in ricerche archeologiche non finite e prevalentemente inedite anche con la perdita della documentazione archeologica e di scavo.
- La Legge regionale n. 28 del 07 luglio 1984 (e successive modifiche; sostituita dalla L.R. 4 /2000 e dalle successive Leggi Finanziarie della Regione Sardegna) Provvedimenti urgenti per favorire l’occupazione stabilisce all’art. 11 Contributi in favore di Comuni, Province e Comunità montane che promuovano la realizzazione di attività nel settore dei servizi sociali e nei settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, da affidare in convenzione alle cooperative o società giovanili costituite ai sensi dell’articolo 1, possono beneficiare di un contributo a valere sulla presente legge pari al 70 per cento dei costi dell’attività affidata dai suddetti enti;
- La Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura stabilisce anche i rapporti tra la Regione e le Università in materia di Beni Culturali, sia nella formazione degli Osservatori dei Musei e delle Biblioteche perla cooperazione con la G. R. nella redazione del Piano triennale dei Beni Culturali;
- In particolare all’art. 4, comma 1, h) “promuove, d’intesa con gli organi statali competenti, con le università e gli istituti di ricerca, interventi di ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna”;
- All’art. 7, comma 3 si statuisce che il Piano regionale dei Beni Culturali prevede e) le linee dell’intervento regionale per la conservazione dei beni culturali, per la ricerca archeologica e paleontologica e per l’arte contemporanea.Sulla base del citato sistema normativo la Giunta della Regione Sardegna ha emanato nel corso dell’ultimo anno e mezzo due Deliberazioni (N. 48/37 del 17.10.2017 e N. 52/18 del 23.10.2018) –Piano regionale straordinario di scavi archeologici rispettivamente delle annualità 2017 e 2018;
- Rilevato che:
1) La prima iniziativa su un progetto di interventi di ricerca archeologica globale della Regione Sardegna fu promosso in questa Legislatura dal Prof. Paolo Maninchedda, allora Assessore ai Lavori Pubblici della Giunta Pigliaru, che chiese a questo Dipartimento direttrici per i progetti più rappresentativi della Ricerca in Sardegna [in verità feci di più: segnalai e documentai il problema al Presidente Pigliaru, ma venni allegramente lasciato cantare, pm];
2) In entrambe le deliberazioni vi è il richiamo all’art. 4, (art. 4, comma 1, lettera h) della L.R. 14/2006, in base al quale la Regione «promuove, d’intesa con gli organi statali competenti, con le università e gli istituti di ricerca, interventi di ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna»;
3) In entrambe le deliberazioni vi è il richiamo al D. Lgs. 42 /2004 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio) che all’art. 88, comma 1, specifica espressamente che “le ricerche archeologiche […] in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero”, il quale, ai sensi del successivo art. 89, “può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l’esecuzione delle ricerche”;
- Nella DELIBERAZIONE N. 48/37 DEL 17.10.2017
- è specificato che “per quanto diffusamente rappresentato, ribadisce l’Assessore, risulta dunque necessario, oltre che opportuno, in un clima di leale e sinergica collaborazione interistituzionale, procedere in costante coordinamento con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo anche nella fase di attuazione del piano regionale straordinario di scavi archeologici e degli interventi di emergenza in riferimento ai beni archeologici di cui alla presente proposta;
- Nella DELIBERAZIONE N. 52/18 DEL 23.10.2018
- è precisato “che, in un clima di leale e sinergica collaborazione interistituzionale, nella fase di programmazione e attuazione del piano regionale straordinario di scavi archeologici e degli interventi di valorizzazione dei beni culturali si è proceduto in costante coordinamento con il Ministero dei beni e delle attività culturali”. Inoltre “L’Assessore, per quanto finora esposto, evidenzia che si rende necessario procedere alla individuazione dei siti archeologici per i quali è opportuno, nell’ambito di questa ulteriore fase di programmazione, avviare o in alcuni casi, proseguire gli interventi di scavo.
- In primo luogo, l’Assessore riferisce che, in attuazione del già citato Accordo siglato il 13.6.2018 con il Segretariato Regionale del MiBAC, in collaborazione con gli uffici periferici del Ministero competenti territorialmente, è stato individuato un insieme di siti che necessitano di finanziamenti per interventi di tutela, conservazione e valorizzazione. In fase di selezione, si è ritenuto prioritario indicare i siti per i quali fosse stata segnalata la necessità o addirittura l’urgenza di intervento per ragioni di sicurezza o per rischio di perdita del bene, anche in considerazione dei compiti attribuiti alla Regione di concorrenza nella tutela dei beni culturali”.
Considerato che la L. R. 14 / 2006 statuisce (art. 4, comma 1, lettera h) che la Regione “promuove, d’intesa con gli organi statali competenti, con le università e gli istituti di ricerca, interventi di ricerca archeologica”.
Considerato che la L. R. 14 /2006 statuisce (art. 7, comma 3) che il “Piano regionale dei Beni Culturali prevede e) le linee dell’intervento regionale per la conservazione dei beni culturali, per la ricerca archeologica” e che il Piano regionale dei Beni Culturali, ai sensi degli art. 14-15 della L.R. 14/2006 è redatto dalla Giunta Regionale coadiuvata dagli Osservatori per i Musei ( per le Biblioteche) che prevedono nell’Osservatorio per i Musei un rappresentante delle due università della Sardegna, designato dai rettori tra i docenti di riconosciuta e documentata competenza in materia di beni culturali e paesaggistici, che nell’unico osservatorio validamente costituito, nella XIII Legislatura, fu presieduto proprio dal rappresentante delle due Università della Sardegna espresso dall’Ateneo Sassarese (Prof. Raimondo Zucca);
TUTTO QUESTO CONSIDERATO
Il Consiglio di Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione esprime il più fermo dissenso per le due Deliberazioni in esame, che violano palesemente il dettato della L.R. 14 /2006 relativamente ad una preventiva intesa della Regione (anche) con le Università della Sardegna in materia di interventi di ricerca archeologica e alla mancanza in questa XV Legislatura delle procedure di costituzione dell’Osservatorio dei Musei, che avrebbe coadiuvato la Giunta nella stesura delle “ linee dell’intervento regionale… per la ricerca archeologica”.
La storia dell’Autonomia della Sardegna è ricca di contraddizioni, ma non si era mai verificato che una Giunta Regionale, ignorando i propri obblighi sanciti da una legge regionale (L.R. 14 /2006), decidesse di ignorare le competenze delle Università sarde in campo della ricerca archeologica, affidando la scelta di ben (!) 76 interventi di ricerca archeologica in tutto il territorio dell’isola al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.
D’altro canto si deve rilevare che, in generale, la Regione abbia abdicato, nel campo della Ricerca Archeologica, al proprio compito di interfacciarsi anche con le Università della Sardegna. In particolare si rileva che la presidenza della Regione dopo aver richiesto in due occasioni a due Docenti delle Università di Cagliari e di Sassari di predisporre una proposta, supportata da dati scientifici e giuridici , di esproprio delle aree circostanti il sito di M. Prama, interessato dalle indagini archeologiche della Soprintendenza e delle stesse Università della Sardegna, dopo aver ricevuto, con due differenti trasmissioni, regolarmente protocollata dalla stessa presidenza, tale proposta non abbia mai dato riscontro alla stessa, se non con un comunicato stampa al TG 3 Nazionale in data 08/11/16 nel quale si afferma:
“In merito all’espropriazione, questa è prevista solo ai fini di valorizzazione dei beni archeologici già messi in luce. Peraltro, all’espropriazione per fini strumentali (ex art. 97 del D. Lgs. 42/2004) o per interesse archeologico procede il Ministero (ex art. 97 del D. Lgs. 42/2004), così come alla dichiarazione di pubblica utilità (con decreto ministeriale ex art. 98 del D. Lgs. 42/2004).
Il Comune di Cabras, in accordo con la Soprintendenza, sta comunque sondando la disponibilità dei proprietari ad una permuta dei terreni in argomento, per abbreviare e semplificare l’iter”.
Nella nota stampa si ignora il riferimento giuridico all’art. 95 del D. Lgs. 42/2004, contenuto nella proposta dei Docenti delle Università di Cagliari e di Sassari, che costituisce la base giuridica della espropriazione per interesse archeologico da parte delle Regioni, previa l’autorizzazione del Ministero su richiesta della Regione o degli Enti pubblici territoriali:
Art. 95. Espropriazione di beni culturali
1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l’espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell’esproprio e rimette gli atti all’ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
Non è inutile rammentare che dopo tre anni gli immobili de quo, che hanno già rivelato nel corso dei sondaggi (2016, 2018) della Soprintendenza beni culturali immobili e mobili attinenti il complesso archeologico nuragico di M. Prama, sono ancora di proprietà privata.
Infine l’opera di Alta Formazione dispiegata nel campo dei Beni Culturali dalle Università di Cagliari e di Sassari (docenti e studenti e personale amministrativo) ha creato un esercito di operatori dei beni culturali che sarebbero fondamentali nella ricerca, valorizzazione e fruizione dei beni culturali della Sardegna.
Nella legislatura precedente della RAS (XIV) fu presentato all’unanimità dai membri della Commissione Cultura in Aula il Testo Unificato N. 235-276-292/A (Istituzione della Fondazione Sardegna beni culturali e modifiche alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura)) che avrebbe assicurato alle Università e alle Soprintendenze la partecipazione al comitato tecnico scientifico che ha il compito di elaborare con la Giunta Regionale il Piano triennale del Beni Culturali ed inoltre avrebbe assicurato, insieme alla stabilizzazione degli operatori attuali impegnati nella gestione dei beni culturali sardi, l’indizione di concorsi per le professionalità apicali degli istituti e siti culturali della Sardegna.
Dopo due anni la XIV legislatura si chiuse senza che il testo unificato venisse discusso, per interventi politici avversi allo stesso Testo.
Nella precedente XV legislatura regionale sono state presentate due proposte di legge: N. 424 /A (11 maggio 2017) Istituzione della Fondazione Sardegna beni culturali, istituti e luoghi della cultura e modifiche alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura) e N. 561 (8 novembre 2018) Sistema regionale per il patrimonio culturale della Sardegna e istituzione dell’Agenzia sarda beni culturali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura).
Entrambe le proposte prevedevano (oltre alla stabilizzazione degli operatori attuali) i concorsi per le professionalità apicali per i Beni culturali della Sardegna.
Solo la Proposta N. 424 /A è stata esitata in Aula all’OdG dell’ultima sessione della Legislatura principiata l’8 gennaio 2019 e ripresa nella mattinata di oggi, 16 gennaio 2019.
Pressioni politiche dell’ultima ora hanno portato alla scomparsa della Proposta N. 424 /A dall’OdG del Consiglio in scadenza e il ritiro della firma di tre proponenti su sette.
Un tempo i Docenti Universitari all’interno del Consiglio Regionale (vorrei ricordare Giovanni Lilliu e Paolo Fois) hanno lasciato un segno profondo nella legislazione della Sardegna, oggi mi sembra che prevalgano logiche di partiti, movimenti e lobbies.
De hoc satis
Si chiede al Consiglio l’approvazione di questa posizione di dissenso alle politiche dei beni culturali della Regione Sardegna esaminate.
Il Consiglio all’unanimità approva.
Raimondo Zucca
Sassari 16 gennaio 2019
Prendiamo atto una volta per tutte che la previsione Costituzionale che assegna alle regioni a Statuto Speciale competenza esclusiva in materia di Beni Culturali ed Ambientali è una “Norma in Bianco”.
L’inattuabilità di tale norma di rango Costituzionale è data dall’impossibilità per tali Regioni di far fronte, “autonomamente”, alle enormi spese necessarie per porre in essere gli interventi necessari in tale ambito, dovendo ricorrere puntualmente all’aiuto dello Stato , riportando la materia nell’alveo della “centralità” dello stesso.
La vastità del Patrimonio Artistico e Culturale del Nostro Paese ha impedito fra l’altro l’impossibilità di validi ed esaustivi interventi , per la salvaguardia, la valorizzazione e lo studio dello stesso.
Per il medesimo motivo si sono rivelati inutili , vuoti , mai attuati, tutti i provvedimenti legislativi , regionali e statali, adottati in attuazione dei principi Statutari o Costituzionali, che di volta in volta sono stati assunti, per far fronte alle emergenze del settore, e cioè la totale mancanza di copertura finanziaria.
Fino a quando lo Stato e di conseguenza le Regioni non si renderanno conto che in loro aiuto devono necessariamente essere coinvolti i privati , con interventi diretti
(apporto di capitale privato nel settore, che generi detassazione degli utili d’impresa) o indiretti (agevolazioni, sgravi contributivi, esenzioni fiscali etc, per tutte quelle imprese che operano, in favore dello sviluppo turistico, nei territori ad alta densità di siti di interesse culturale) i, che peraltro nel loro ruolo di operatori economici, sarebbero i diretti fruitori del conseguente sviluppo generato dal settore turistico di cui la Cultura rappresenta il naturale volano, niente potrà cambiare.