L’appalto dell’ASL di Oristano denominato “medici in affitto”, che sta presentando elevate criticità sia per aspetti di carattere sanitario che economico, non ne manca anche sotto l’aspetto giuridico, al punto da vedere messa in discussione la stessa liceità.
Faccio un breve sunto della normativa di riferimento.
Il comma 1 dell’articolo 29 del D.Lgs 10/9/2003 n.276 (legge Biagi), stabilisce quali sono le caratteristiche che deve avere un appalto “genuino” per distinguersi dalla somministrazione di lavoro:
«1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa».
Come si è letto, l’appalto deve distinguersi dalla somministrazione di lavoro (per caprici, per esempio, dal lavoro interinale) per:
1) l’organizzazione dei mezzi;
2) l’esercizio del potere organizzativo dell’appaltatore;
3) e l’assunzione da parte dello stesso del rischio d’impresa.
L’ appalto di servizi “Medici in affitto” per la copertura dei turni del personale medico del punto di primo intervento di Ghilarza nasce con la delibera dell’ATS Sardegna 8/2021 che autorizza una gara sopra soglia, per il servizio, definito “sperimentale”, di copertura dei turni nel punto di primo soccorso del PO di Ghilarza, con una base d’asta di euro 700.000,00 euro al netto dell’IVA, per un periodo di 6 mesi più 6 di rinnovo.
Dai capitolati, speciale e tecnico, del bando risulta evidente la mancanza dei suddetti requisiti previsti dalla legge, in quanto l’appaltatore non deve fornire mezzi (a meno che non si considerino mezzi il vestiario e i DPI dei dipendenti), ma solo personale medico (previsto in prima battuta come specializzato, poi tale requisito si perderà nel corso dei rinnovi) e soprattutto manca l’assunzione del rischio d’impresa che nello specifico è pari a zero, in quanto si limita all’obbligo della mera fornitura di mano d’opera.
All’appaltatore, infatti, non è richiesto alcun risultato se non quello della prestazione sanitaria come per qualsiasi dipendente (tra l’altro ridottasi oggi ad un “mero triage avanzato”).
Per quanto riguarda il potere organizzativo, questo si limita alla definizione della turnistica dei medici nell’arco delle 24 ore (veramente poco o nulla).
E dunque?
E dunque sembra di star di fronte a un pseudo-appalto.
Uno pseudo appalto si realizza, nel mondo del lavoro, ogni qual volta si dissimuli una somministrazione vietata di manodopera.
la legge prevede una sanzione di 50 euro per ogni giornata di lavoro di ciascun lavoratore (più o meno, nelle condizioni date, 18.250 euro per ciascun medico impiegato) e soprattutto la possibilità per il lavoratore di adire in giudizio per chiedere alla Asl la costituzione di un rapporto di lavoro alle sue dipendenze.
Insomma, come minimo si stanno buttando soldi dalle finestre, ma con certezza si sta reclutando personale in modo irregolare e non attraverso i concorsi. Per una magistratura come quella oristanese che è giunta a farsi bocciare dalla Cassazione teorizzando una follia, e cioè che il reclutamento degli interinali dovesse avvenire per concorso, ci sarebbe ben altra materia per indagini.