Recentemente la stampa sarda ha dato notizia di un’ordinanza del Tribunale del riesame di Nuoro che ha stabilito il dissequestro del cantiere del termovalorizzatore di Tossilo a Macomer.
Una lettura appena approfondita di questo testo, che è pubblico ma non pubblicabile (secondo le leggi italiane) svela un volto per niente inconsueto dell’agire di determinati magistrati.
Nella fattispecie, l’accusa era stata costruita non dalla Procura di Nuoro ma da un sostituto procuratore della Procura di Oristan. Infatti, il processo, iniziato a Oristano, era stato poi spostato a Nuoro per competenza.
Lascio da parte la lezione di diritto che il Presidente del Tribunale del riesame dà al Pm sul rapporto tra la giustizia penale e quella amministrativa, tuttavia solo a leggerla c’è da chiedersi se il CSM dinanzi a censure così rilevanti non senta il bisogno di verificare, in questo periodo di riforme annunciate e di consuetudini rimaste invariate, se oltre che per le modalità di nomina dei magistrati, non si debba diventare più esigenti nel valutare le modalità di esercizio della professione. Ma sono dubbi retorici, perché quando un organo costituzionale come la Magistratura, chiamato a accertare la verità conoscibile, non pratica verso il suo agire l’esercizio sempre salutare del dubbio, come si può sperare che si ponga domande così esigenti?
Lasciando dunque da parte il confronto sproporzionato tra la cultura giuridica del Giudice e quella del Procuratore, confronto che ci riguarda perché si svolge sulla schiena dei cittadini e non in un teatro o in un’aula universitaria, vengo a raccontare una parte di questa ordinanza.
L’accusa aveva indagato Tizio, funzionario della Asl di Nuoro, per falso ideologico per aver attestato (in due relazioni intitolate Sintesi sull’analisi delle cause di morte nei quadrienni 2000-2003, 2006-2009 e nel triennio 2011-2013 inviate al SAVI della Regione Sardegna, che stava istruendo il procedimento di Valutazione Ambientale del progetto di rewamping del termovalorizzatore) che sotto il profilo dei pericoli sanitari, dagli studi condotti dalla Asl sullo stato di salute della popolazione di Macomer, non emergevano controindicazioni alla realizzazione del termovalorizzatore, benché lo stesso funzionario, secondo l’accusa, sapesse che la sua ricerca era incompleta e richiedeva ulteriori approfondimenti. Un’accusa grave, dolosa, secondo la quale Tizio avrebbe compilato due studi in contraddizione tra loro, non in grado di dimostrare alcunché perché incompleti e, soprattutto, predisposti dal soggetto indagato senza che alcuno glielo chiedesse, ma solo rispondendo a uno zelo personale alimentato dal voler compiacere colui che l’aveva a suo tempo nominato nel suo ruolo, ossia un politico locale, e all’interno di una strategia di pressione politica di uomini politici che secondo il PM erano più interessati ai posti di lavoro che alla salute pubblica. Sulla base di queste relazioni, secondo l’accusa fallaci, la Regione avrebbe autorizzato il rewamping.
Che cosa accerta invece il Giudice?
Accerta che: 1) fu proprio il Responsabile del SAVI della Regione Sardegna a chiedere a Tizio l’invio degli studi epidemiologici, fatti a suo tempo dalla Asl e realizzati non in funzione dell’autorizzazione ambientale del rewamping. Il funzionario non ha, come sostenuto dall’accusa, proposto i suoi studi al SAVI per iniziativa personale; 2) che il superiore di Tizio, interpellato dal SAVI, rinviò lo stesso SAVI verso Tizio dichiarando la propria incompetenza rispetto alla richiesta; 3) che gli studi sono il secondo (relativo al triennio 2011-2013) il banale aggiornamento del primo e non si smentiscono in alcunché l’uno con l’altro e non risultano derivare da sollecitazioni politiche ma solo da esigenze di aggiornamento dati; 4) che essi con evidenza non vennero realizzati in funzione dell’autorizzazione al rewamping, ma anni prima e con lo scopo di inaugurare le rilevazioni epidemiologiche in una Asl che ne era priva; 5) che i politici locali non avevano avuto alcun ruolo nella vicenda del rilevamento dei dati epidemiologici né nel loro invio al SAVI (ma su questo torneremo domani).
Ma soprattutto il Giudice accerta che tutto questo risulta dalle stesse carte raccolte dal PM, cioè dalle indagini della Polizia Giudiziaria, mentre le argomentazioni dell’accusa appaiono completamente prive di riscontro nella stessa documentazione depositata.
Ciò nonostante, il teorema del PM (che vagheggiava un funzionario infedele al servizio di una rete di politici locali senza scrupoli, disinteressati alla salute pubblica e capaci di influenzare il funzionario della Asl fino a indurlo al falso), privo di alcun riscontro ma alimentato dalle ferrigne quanto infondate convinzioni del PM, ha comunque prodotto un processo, un’accusa, imputati indagati e avvocati nominati, e tutto questo per una pervicace volontà di piegare le prove al proprio scopo, anziché accettare l’evidenza delle prove che smentivano il teorema.
Questo è il problema: quanto incidono i fattori soggettivi nel processo? Come ci si difende da questi processi accusatori che hanno vocazioni titaniche, ambizioni abnormi di riconoscimento da parte della pubblica opinione? Seguiamo il consiglio di Giovanni Maria Flick: ci si difende parlando delle loro sconfitte, giudiziarie e culturali, cioè accendendo la luce sulle attività delle funzioni istituzionali che tutti temono proprio perché accese da teoremi tanto infondati quanto terribili per la vita quotidiana degli uomini normali. Speriamo in questo modo che la Magistratura non solo corregga i suoi metodi di nomina, ma anche sia capace di severa autodisciplina verso i suoi membri che costruiscono i processi sulle proprie idiosincrasie, sulle simpatie e antipatie, piuttosto che sull’evidenza dei fatti.