Avevo pensato che si trattasse di uno scivolone, più dovuto a zelo dell’università che a desiderio episcopale.
E invece no.
Come spesso accade, Sassari, se sollecitata dai fatti, trova sempre tra le sue radici quell’anima aristocratica e popolare insieme, che tollera le prepotenze solo se fatte con arte, solo se non sono sguaiate. E così l’articolo sul conferimento extraregolamentare dell’insegnamento di Letteratura cristiana antica all’arcivescovo di Sassari ha risvegliato la memoria di molti e c’è chi ha ricordato che questo è il secondo tentativo di dare tocco e toga a sua eccellenza.
Esattamente un anno fa, più precisamente il 12 dicembre del 2023, veniva convocato il Consiglio di corso di laurea in Lettere del Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della Formazione all’ordine del giorno il punto che potete leggere qui a fianco: Proposta attivazione insegnamento “Storia delle religioni”.
Il verbale della riunione del Consiglio di Corso di Laurea è utilissimo, perché con perfetta adesione alla sua funzione, registrare l’accaduto, ci informa che l’iniziativa del conferimento di un insegnamento, allora di Storia delle religioni oggi di Letteratura cristiana antica (non proprio la stessa cosa), fu del Rettore, il quale avrebbe concordato con l’Arcivescovo l’attivazione di un insegnamento (sarebbe lungo chiedersi a che titolo le due autorità abbiano concordato l’attivazione di un insegnamento così mobile, l’anno scorso Storia delle religioni e oggi Letteratura cristiana antica, posto che l’oggetto delle collaborazioni istituzionali non sono certo gli insegnamenti universitari) e successivamente avrebbe sollecitato il Consiglio di Corso di Laurea a ratificare. Fatto è che, invece, il Consiglio, unico organo competente in materia, ha respinto l’utilizzo onorifico degli insegnamenti, mettendo in campo le regole della programmazione ddell’offerta formativa: “non appare opportuno accogliere la proposta di attivare per l’anno accademico iniziato un nuovo insegnamento, sia pure tra le discipline a scelta, non programmato nell’offerta formativa e non previsto da molti anni nei piani di studio”.
Ciò che spiace è sentire l’odore della vanità mondana da parte episcopale e l’uso padronale degli insegnamenti da parte rettorale. Il risultato è che Episcopato e rettorato ne escono macchiati di piccineria onorifica provinciale.
Si ha come la sensazione, in città, che Sua Eccellenza Reverendissima si sia giocato – male – tutte le carte.
I corridoi vaticani sembrano ormai uno sfuocato miraggio non più raggiungibile.
Resta solo l’amaro in bocca?
Caro Paolo,
criticare con eleganza e appropriatezza un potente al giorno solleva tutti noi, da umili lettori a persone più libere e meno sfiduciate.
Grazie per la tua fatica quotidiana
…. In attesa di diventare …..papabile ,cerca di percorrere strade alternative al suo …..apostolato ??? Se poi fossero anche ben rimunerate …. .. ..tutto fa brodo ,per la moderna catechesi !!!!!
Per avere qualche elemento di contesto, è utile vedere una sentenza del TAR Lazio. Il motore di ricerca è qui:
https://www.giustizia-amministrativa.it/dcsnprr
Bisogna inserire come sede Roma, come tipo di provvedimento sentenza, come anno 2021, come numero provvedimento 03240.
Cosa si trova? In sintesi, la Fondazione Accademia Casa dei Popoli, Culture e Religioni – Nuovo Umanesimo dell’Incontro (cfr. Google) presentava un ricorso…
FATTO e DIRITTO
La Fondazione ricorrente presentava domanda al Ministero resistente per l’istituzione del nuovo Ateneo “Centro Alti Studi per le Religioni, la Teologia, la Promozione Umana e l’Ecologia Integrale” e approvazione del Corso di Laurea Magistrale LM-64, Scienze delle Religioni.
A tal fine veniva richiesto il parere del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università della Regione Sardegna che faceva presente di non poter comunicare in quale momento avrebbe potuto rilasciare il previsto parere.
Comunque il Ministero comunicava il preavviso di rigetto, cui seguiva il provvedimento impugnato nonostante le osservazioni presentate.
L’impugnazione del ricorso si fonda su un unico articolato motivo.
Innanzitutto viene ritenuto inconferente il richiamo all’art. 7, commi 3 e 4, D.lgs. 19/2012 poiché la norma si riferisce ad un momento successivo alla emanazione del Decreto del Ministro di istituzione del nuovo Ateneo e contestuale accreditamento dei Corsi che si intendono istituire nella nuova sede; oltretutto il comma 4 costituisce la riprova dell’indefettibilità del parere dell’Anvur.
La programmazione triennale di cui all’art. 1 ter L. 43/2005 riguarderebbe le Università già esistenti, mentre il D.M. 989/2019 non richiede, ai fini dell’accoglimento dell’istanza la presentazione di un progetto formativo di durata quinquennale relativo a corsi di laurea e di laurea magistrale.
L’inesistenza di una necessità di istituire Università che garantiscano un percorso quinquennale è avvalorato dal fatto che molti studenti conseguono la Laurea triennale in un Ateneo e la quella biennale Magistrale in altro Ateneo: peraltro che si tratti di lauree distinte è confermato dal D.M. 270/2004.
Ma la censura principale è quella di non aver previamente interessato l’Anvur che per legge è l’unico deputato a valutare l’idoneità o meno del soggetto che chiede l’accreditamento e del suo progetto.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Anvur che concludevano per il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 11.11.2020 la Sezione accoglieva l’istanza cautelare solamente in relazione al mancato coinvolgimento da parte del Ministero dell’Anvur ed alla mancata acquisizione del parere del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università della Sardegna, e solo all’esito del perfezionamento del procedimento si sarebbe dovuto determinare sull’istanza presentata.
Il Ministero facevo appello avverso l’ordinanza cautelare che veniva riformata ritenendo che la decisione doveva essere affrontata nel merito senza ulteriori sviluppi procedimentali che sarebbero comunque instabili sino all’esito del giudizio di merito.
Venivano poi presentati motivi aggiunti avverso gli stessi provvedimenti impugnati con il ricorso principale per segnale un eccesso di potere per disparità di trattamento.
Infatti la Università telematica “Pegaso” aveva presentato domanda di istituzione di una nuova Università, che aveva ricevuto un preavviso di rigetto perché prevedeva solamente l’istituzione di un corso di durata triennale; a fronte delle sue osservazioni il Ministero riapriva i termini per la presentazione delle domande che hanno permesso a Pegaso di fare domanda anche per due corsi di laurea magistrale di durata biennale.
Il ricorso non è fondato.
La ricorrente fonda il suo ricorso su due asserzioni: l’esclusiva competenza dell’Anvur a valutare la domanda di accreditamento e l’inesistenza di un criterio direttivo che imponga a coloro che vogliono far nascere un nuovo istituto universitario di aver sia corsi triennale che biennali.
Entrambe le affermazioni sono erronee.
La trasmissione della richiesta di accreditamento all’Anvur da parte del Ministero avviene ai sensi dell’art. 7, comma 4, D.lgs. 19/2012 affinchè l’organismo ministeriale provveda a valutare la sussistenza di quegli indicatori che ha determinato ad individuare in via generale ai sensi dell’art. 6 D.lgs. 19/2012.
Su tale aspetto, diversamente da quanto apprezzato dal Collegio in sede cautelare, la circostanza che non sia espressamente previsto che l’istanza possa essere respinta senza aver interessato l’Anvur, non significa che il Ministero quando riceve una richiesta non possa verificare la sussistenza di alcuni presupposti imprescindibili mancando i quali è inutile acquisire il parere tecnico dell’Anvur che valuta nel merito la qualità dell’offerta formativa.
Ed allora se, passando al secondo aspetto della censura, il Ministero verifica che la richiesta non rispetta il parametro indicato dall’art 6, comma 3, D.M. 989/2019 come indefettibile “offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale”, è inutile procedere alla trasmissione degli atti all’Anvur che deve valutare la meritevolezza delle istanze ammissibili secondo i criteri di cui al citato art. 6.
La ricorrente vorrebbe interpretare il requisito appena richiamato come integrato anche laddove si proponga solo un corso di laurea magistrale poiché la congiunzione “e” che unisce i due tipi di corsi di laurea avrebbe un valore disgiuntivo e con copulativo; ma se così fosse sarebbe stato molto più aderente alla lingua italiana utilizzare la vera congiunzione disgiuntiva cioè “o”.
A conferma dell’erroneità di tale interpretazione del testo normativo va considerata la previsione, contenuta nello stesso comma della norma alla lettera c), della verifica della completa realizzazione
del progetto formativo al termine del primo quinquennio; è evidente che se la completa verifica si può realizzare solo dopo un quinquennio l’offerta formativa deve consistere di entrambi i corsi di laurea.
La considerazione che uno studente possa conseguire la laurea triennale presso un’Università e quella magistrale altrove non è argomento che possa superare il dato normativo e comunque il legislatore delegato ha ritenuto che un’eccessiva frammentazione del sistema universitario andava evitata a tutela della qualità del sistema universitario dal momento che le proposte di nuove università devono conseguire lo scopo di innalzare detta qualità del sistema formativo.
Passando ad esaminare la presunta disparità di trattamento con l’Università telematica “Pegaso”, va premesso che non ci troviamo di fronte a procedure comparative, ma ad autonome richieste.
La ragione per cui alla Pegaso è stato concesso un ulteriore termine per presentare una nuova offerta consiste nel fatto che, nelle osservazioni seguite al preavviso di rigetto, ha preannunciato che avrebbe presentato un progetto per superare il motivo ostativo all’esame della richiesta.
Analoga richiesta non è stata avanzata dalla odierna ricorrente che non può dolersi che il Ministero nell’attuazione dello spirito che ha indotto il legislatore del 2005 a prevedere il preavviso di diniego per favorire il contraddittorio procedimentale, abbia offerto la possibilità al richiedente di superare le ragioni che avrebbero condotta al rigetto della richiesta.
Il ricorso va respinto, ma in considerazione dell’esito della fase cautelare si ritiene di poter compensare le spese di giudizio.
…che la sassaresità notoriamente laica e poco clericale sia andata a farsi benedire …si può dire ?