Il 28 febbraio scorso, la Corte di Cassazione, sezione civile, ha emesso l’ordinanza 5984 che rischia di divenire una sentenza storica: per la prima volta si stabilisce che il “contribuente che abbia subito un procedimento penale ingiusto, a causa dell’errore commesso dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate nell’espletamento del controllo fiscale, ha diritto al risarcimento del danno”.
Il caso è esemplare: Tizio (nel 2004, cioè la bellezza di 18 anni fa) subisce un controllo fiscale. Secondo i funzionari dell’Agenzia delle Entrate ha presentato una dichiarazione dei redditi infedele, che è un reato: “Al termine dell’ispezione fiscale, i verificatori qualificarono alcuni acquisti di autovetture usate in parte come operazioni inesistenti e in parte come operazioni intracomunitarie, in regime di margine, all’esito delle quali emerse l’omissione nelle fatture emesse della relativa I.V.A. per un ingente importo”.
In base all’art. 331 del Codice di Procedura penale, l’Agenzia delle Entrate denuncia Tizio all’autorità giudiziaria.
Tizio subisce due processi, uno dei quali si conclude con una richiesta di archiviazione da parte del PM e l’altro con una sentenza di assoluzione del GUP “perché il fatto non sussiste”.
A questo punto Tizio, leggermente girato di orecchie, chiede il risarcimento del danno subito al Tribunale.
Il primo giudice gli dà torto, sostanzialmente negando il risarcimento per assenza di dolo dei verificatori dell’Agenzia: “Il Tribunale rigettò la domanda risarcitoria, rilevando il mancato assolvimento dell’onere probatorio, gravante sull’attore, relativo al profilo soggettivo della condotta degli agenti verificatori. Il giudice di prime cure non ritenne, infatti, sufficiente, ai fini della sussistenza della responsabilità civile dei convenuti, l’esito dei due giudizi penali”.
Tizio fa appello e la Corte d’Appello di Roma gli dà ragione e riconosce il risarcimento: “Con sentenza n. 2238/2019, depositata in data 02/4/2019, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, accolse il gravame e, per l’effetto, condannò gli appellati – rimasti contumaci- al risarcimento dei danni subiti dall’appellante, oltre alla refusione delle spese di giudizio. In particolare, la Corte territoriale accertò la responsabilità colposa degli appellati per i fatti erroneamente attribuiti all’appellante all’esito dell’ispezione fiscale che diedero origine ai due procedimenti penali a suo carico, e condannò gli accertatori al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in euro 20.000,00”.
L’Agenzia delle Entrate e i suoi verificatori non si danno per vinti e vanno in Cassazione.
La Cassazione dà una lezione di diritto e di civiltà all’Agenzia.
Prima di tutto afferma, finalmente, un principio basilare dell’attività della Pubblica Amministrazione: “L’attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, codificato nell’art. 2043 c. c., per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa pubblica amministrazione, un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norma e tale principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., la pubblica amministrazione è tenuta a subire le conseguenza stabilite dall’art. 2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale”(così Cass, Sez. III, 3/3/2011, n. 5120″.
La Cassazione ha dunque confermato il giudizio della Corte d’Appello, la quale (e qui c’è da leggere con attenzione) “ha ritenuta sussistente la violazione dell’art. 2043 cod. civ., affermando, con motivazione congrua e logica, che l’errore commesso dagli accertatori dell’ufficio, al quale era stata anche rivolta formale istanza di provvedimento in autotutela da parte dell’Ufficio competente, ma senza alcun esito, ha concretizzato i presupposti della colpa grave“. Bene fattu!
Forse anche in Italia i giudici cominciano a capire che la sproporzione delle forze tra apparati e singoli richiede una grande attenzione nella valutazione delle attività svolte in nome dello Stato.
Lo stato Italiano dimentica, ma Non si può dimenticare, che dal 1992 cioè dalla data di istituzione della Agenzia delle Entrate, non ha mai provveduto ad espletare il Concorso pubblico Nazionale per la nomina dei Dirigenti delle Agenzie delle Entrate, Autorità preposta per la sottoscrizione delle Note di Iscrizione a Ruolo delle Cartelle ESATTORIALI, per cui tutte le Cartelle ESATTORIALI sono ritenute INESISTENTI E QUINDI NULLE, COME DA ULTIMO SPECIFICATO DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N37 DEL 2015.
Ciò nonostante, decorsi ormai quasi otto anni, ancora il benedetto e necessario Concorso pubblico Nazionale per dirigenti, non è stato ancora espletato.
Di recente nel novembre 2022 IL TAR del Lazio ha dichiarato ILLEGITTIMO IL BANDO di Concorso per Dirigenti, sicché dovrà nuovamente essere riproposto.
NON vogliamo quantificare, per mera correttezza quali sono i Crediti INESIGIBILI CHE OGGI HA MATURATO LO STATO ITALIANO, SALVE LE PRESCRIZIONI.
FORSE È IL CASO DI RIVEDERE ANCHE LA LEGGE ELETTORALE, DI MODO CHE I PARLAMENTARI E QUINDI GLI ELIGENDI TUTTI SIANO PREVIAMENTE DICHIARATI ABILITATI, PER UNA ADEGUATA E PUNTUALE AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DELLE REGIONI.
Questo ritengo sia un provvedimento oltre che giusto e coerente, si pensi che lo Stato italiano omette di applicare la Normativa Fiscale privilegiata delle Zone Franche alla Sardegna, nonostante sia disciplinata dalla normativa vigente comunitaria e Nazionale vedi D. LGS. 75/1998, nel coordinato disposto con l’art. 92 Trattato di Roma, art. 174 Trattato di Lisbona.
Lo stato italiano non riconosce la suddetta normativa con gran responsabilità nei confronti di tutti i residenti in Sardegna compresi imprenditori, società di persone e capitati, oberando il popolo Sardo di una oltremodo iniqua imposizione Fiscale Nazionale, non applicabile, in quanto vigente quella Comunitaria delle Zone Franche, dolosamente oltre che colposamente non applicata in violazione della normativa fiscale privilegiata Comunitaria.
Lo stato italiano si aggiorni quanto prima.