Ho chiesto a un magistrato in pensione che si è occupato in tutta la sua vita di reati ambientali e urbanistici, e che conosce bene la normativa sarda, di commentare articolo per articolo, la proposta per bloccare l’eolico avanzata dal Comitato per l’insularità. Il risultato è che ciò che pomposamente è stato proposto più per un tentativo di egemonia culturale che per risolvere il problema risulta essere viziato da un grado elevato di disordine e confusione che, se il testo dovesse divenire legge, si trasferirebbe sul territorio della Sardegna. Insomma, se la proposta Todde è fuffa, questa è panna impazzita. Giudicate voi. Intanto le pale vanno.
Mi riservo poi di chiedere a Soru, e a altri che lo volessero fare, di intervenire per aggiornare il suo punto di vista rispetto a questi nuovi eventi.
In tondo il testo degli articoli, in corsivo i commenti.
DISEGNO DI LEGGE
Norme urgenti di provvisoria salvaguardia del paesaggio rurale della Sardegna e per il completamento della pianificazione e la tutela dell’intero territorio Regionale
Art. 1 – La Giunta Regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il Piano Paesaggistico Regionale esteso a tutto il territorio regionale integrando la pianificazione paesaggistica della fascia costiera con quella del restante territorio regionale ai sensi dell’articolo 135 del decreto legislativo 22.1.2004 n.42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio e ss.mm.ee.ii.)
Commento
Le disposizioni del PPR, secondo quanto previsto dall’articolo 4, sono immediatamente efficaci per i comuni ricompresi in tutto o in parte negli ambiti di paesaggio costieri di cui all’articolo 14 dello stesso Piano (l’elenco dei comuni è allegato alle NTA del Piano; sono in totale 102 comuni il cui territorio ricade negli ambiti di paesaggio costieri).
L’integrazione della Pianificazione è quindi da riferire agli ambiti ulteriori rispetto a quelli costieri. L’indicazione della fascia costiera è da ritenersi errata; il PPR ricomprende come bene di piano la stessa (bene paesaggistico di insieme), ma non si limita evidentemente alla sola fascia.
Art.2 – Per quanto compatibili, nella fase di pianificazione delle aree interne della Sardegna, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L.R. n.8 del 25.11.2004, salvo che i Comuni interessati non dispongano di PUC adeguato alle disposizioni di cui alle NTA del PPR.
Commento
Il riferimento alla “fase di pianificazione delle aree interne” parrebbe importare l’individuazione dell’ambito applicativo delle disposizioni della salvacoste “compatibili” in tutti i comuni non ricompresi nel PPR ambiti costieri.
Tuttavia già l’eccezione (salvo che) pare non supportare adeguatamente tale lettura. Infatti l’articolo 107 delle NTA del PPR al comma 1 individua i comuni tenuti all’adeguamento dei propri strumenti urbanistici al Piano nei soli Comuni il cui territorio è interamente compreso negli ambiti di Paesaggio costieri.
Il successivo comma 2 prevede che i Comuni il cui territorio sia in parte ricompreso negli ambiti di paesaggio costieri siano tenuti all’adeguamento unicamente a decorrere dall’entrata in vigore del PPR degli ambiti interni.
I restanti comuni (275) il cui territorio non ricade negli ambiti di paesaggio costieri non sono, ovviamente, presi in considerazione dalla norma in materia di “adeguamento della disciplina urbanistica comunale”.
Il richiamo generico alle disposizioni “compatibili” pone ulteriori problemi interpretativi. Vediamo nel dettaglio quali norme non sembrano compatibili e dunque applicabili.
Certo non si applica l’articolo 3 (misure di salvaguardia) che fa riferimento a territori costieri e a compendi sabbiosi e dunali. Né quindi l’articolo successivo (articolo 4 “interventi ammissibili”) che si riferisce agli ambiti territoriali dell’articolo 3.
Per quanto riguarda il dimezzamento delle volumetrie in zona F, il decreto Floris e anche la cosiddetta Legge Salvacoste fanno riferimento alle zone F costiere, parametrando i limiti individuati alle dimensioni di coste sabbiose e rocciose. Anche in questo caso la disposizione (articolo 6) quindi parrebbe essere non compatibile con le zone interne.
Potrebbe essere ritenuto compatibile l’articolo 7 che prevede la possibilità per la Giunta regionale di autorizzare la realizzazione di interventi pubblici finanziati anche in deroga a quanto previsto dalle disposizioni contenute nella Salvacoste [ma guarda un po! ndr].
Occorre quindi capire se residuino disposizioni ulteriori compatibili e applicabili.
Potrebbe essere ritenuto compatibile (in quanto riferito all’intero territorio regionale) il comma 3 dell’articolo 8, che tuttavia è riprodotto (nella sostanza) nell’articolo 4 della proposta in lettura (che fa riferimento non agli impianti di produzione di energia da fonte eolica” ma a “impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”).
Art.3 – La fase di pianificazione avviata dalla presente legge dovrà disporre lo studio e la tipicizzazione del territorio rurale della Sardegna indagando le stratificazioni antropiche attraverso la valorizzazione del sistema ambientale, della tradizione e vocazione agraria, forestale e pastorale.
(non commento)
Art. 4 – Fino all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale esteso a tutto il territorio regionale, è fatto divieto realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili salvo quelli precedentemente autorizzati, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge i relativi lavori abbiano avuto inizio ed abbiano realizzato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi. [È il cuore della norma ed è altamente sospettabile di essere incostituzionale. Il giudice ha scelto di spiegarsi, facendo dei rimandi in nota, che trovate in calce all’articolo. Le note sono indicate tra parentesi quadre, in blu ndr]
La disposizione contenuta nell’articolo 4 che precede ricalca la previsione già contenuta nell’articolo 8 comma 3[1] della Salvacoste.
Il comma sopra riportato è stato oggetto di ricorso in via principale da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 2006 ha riconosciuto la potestà legislativa della Regione Sardegna in tema di tutela paesaggistica. Tuttavia, in merito alle censure rivolte nei confronti del comma 3 in questione la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse correttamente individuato il parametro costituzionale[2].
Oggi, viste le numerose pronunce intervenute, chiaramente la riproduzione della disposizione sarebbe esposta a nuovo ricorso.
Le disposizioni delle altre regioni aventi ad oggetto moratorie o proroga dei termini sono state considerate violative dei principi fondamentali della materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost..
Al contempo, detti principi fondamentali sono attuativi di direttive emanate dall’Unione europea, nel rispetto di impegni assunti a livello internazionale, e le disposizioni impugnate si pongono, pertanto, in contrasto anche con l’art. 117, primo comma, Cost.
Con riferimento al quadro normativo delineato dalle linee guida ministeriali precedentemente adottate, la Corte Costituzionale aveva ritenuto (sentenza 216/2022) che nella materia del sostegno alla produzione di energia derivante da fonti alternative, non può riconoscersi alle regioni il potere di provvedere autonomamente, per legge, «“alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa” (sentenza n. 168 del 2010; in termini simili anche le sentenze n. 106 del 2020, n. 298 del 2013 e n. 308 del 2011), né a fortiori quello di creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa (sentenze n. 106 del 2020 e n. 286 del 2019)» (sentenza n. 121 del 2022).
Per completezza segnalo anche che l’articolo 112 delle NTA del PPR “Impianti energetici” prevede che entro 12 mesi dall’approvazione del PPR la Regione elabori uno studio per individuare le aree a basso valore paesaggistico dove ubicare gli eventuali impianti eolici qualora previsti dal piano energetico. Fino all’approvazione dello studio è prevista l’applicazione agli impianti eolici del comma 3 dell’articolo 8 della LR 8/2004 (NB Lo studio è stato elaborato all’epoca con DGR 28/56 del 2007). Al successivo comma l’articolo 112 prevedeva che negli ambiti di paesaggio costieri è comunque vietata la realizzazione di impianti eolici e di trasporto di energia in superficie. (La disposizione è stata superata da previsione normativa successiva).
Il TAR Sardegna Sez. II con sentenza n. 553 del 1 aprile 2008 ha ritenuto che a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 28/56 del 26 luglio 2007, con la quale è stato approvato lo “Studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici (art. 112 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale – articolo 18, comma 1, della L.R. 29 maggio 2007 n. 2)”, abbia perso automaticamente efficacia la disposizione di cui al primo comma dell’articolo 112 delle N.T.A. del P.P.R., che proroga l’applicabilità agli impianti eolici delle norme di cui al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 8/2004 esclusivamente “fino all’approvazione di tale studio…”, accadimento che risulta – appunto – intervenuto nelle more del giudizio.
Il TAR ha osservato altresì che a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 18, comma 1 della legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007, che espressamente contemplava la possibilità che gli impianti eolici in questione potessero ricadere anche negli “ambiti di paesaggio costieri”, risulta conseguentemente abrogata anche la disposizione di cui al comma secondo dell’articolo 112 delle N.T.A. del P.P.R., che sancisce il divieto della realizzazione di impianti eolici negli “ambiti di paesaggio costieri”.
Ciò stante, deve ritenersi che le disposizioni di cui all’articolo112 delle N.T.A. del P.P.R. non siano attualmente più efficaci.
Art.5 – La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURAS.
Non commento
Note
[1] Fino all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, nell’intero territorio regionale, è fatto divieto di realizzare impianti di produzione di energia da fonte eolica, salvo quelli precedentemente autorizzati, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge i relativi lavori abbiano avuto inizio e realizzato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi. Per gli impianti precedentemente autorizzati in difetto di valutazione di impatto ambientale, la realizzazione o la prosecuzione dei lavori ancorché avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e che, comunque, non abbiano ancora realizzato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi, è subordinata alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 1 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
[2] In accoglimento della eccezione espressamente formulata dalla parte resistente e conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (v. sentenze n. 482 del 1991 e n. 155 del 1985), deve altresì essere dichiarata inammissibile la censura rivolta nei confronti dell’art. 8, comma 3, della legge regionale impugnata, sotto il profilo del contrasto con l’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003. Il ricorrente, infatti, non individua un parametro costituzionale rispetto al quale la disposizione legislativa indicata dovrebbe fungere da norma interposta; né, dal momento che viene invocata una disciplina attuativa della direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), è possibile in alcun modo desumere dalla formulazione del ricorso, quale sia l’obbligo comunitario rispetto al quale la norma regionale impugnata dovrebbe – in ipotesi – ritenersi in contrasto, così violando l’art. 117, primo comma, della Costituzione.
Più leggo e più mi convinco che la proposta Soru del 25 aprile sia la migliore, unita ad un’azione politica e popolare molto forte, che ancora non decolla
Può essere l’occasione, sebbene forzata, di estendere il PPR a tutto il territorio regionale. Speriamo sia anche l’occasione per risolvere alcuni aspetti applicativi di tipo “burocratico” che sinora l’hanno reso più una palla al piede che un volano di sviluppo.
La proposta di legge condivisa presenta diverse criticità, principalmente legate alle questioni di autonomia regionale e ai principi di tutela del paesaggio in relazione all’installazione di impianti alimentati da fonti di energia alternativa, come gli eolici.
Queste in sintesi potrebbero essere le principali problematiche:
Conflitto con le decisioni della Corte Costituzionale: Le sentenze citate (es. sentenze n. 168 del 2010, n. 106 del 2020, n. 298 del 2013, n. 308 del 2011, n. 286 del 2019, e n. 121 del 2022) stabiliscono che le regioni non possono autonomamente creare leggi che determinino criteri rigidi per l’inserimento degli impianti di energia alternativa nel paesaggio, o preclusioni che impediscono valutazioni caso per caso nelle procedure autorizzative. Questo potrebbe indicare che la proposta di legge è in contrasto con la giurisprudenza costituzionale sulla divisione dei poteri tra lo Stato e le regioni riguardo alla pianificazione territoriale e energetica.
Contrasto con la normativa vigente: La proposta cita disposizioni che sono state superate da normative successive, come l’articolo 112 delle NTA del PPR, che prevedeva il divieto di realizzazione di impianti eolici in ambiti di paesaggio costieri. Questa disposizione è stata abrogata dalla legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007. Questa discrepanza normativa può creare confusione e conflitti legali.
Mancanza di efficacia delle disposizioni pregresse: Come osservato dal TAR Sardegna, alcune disposizioni sono diventate inefficaci una volta che sono state adottate nuove normative o completati studi rilevanti, come lo studio previsto dall’articolo 112 delle NTA del PPR. Ciò sottolinea una possibile mancanza di aggiornamento e allineamento della proposta con le attuali esigenze e normative.
Problematiche di implementazione: La proposta include l’entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, il che potrebbe non dare sufficiente tempo per un’adeguata preparazione o per l’aggiornamento delle procedure necessarie a tutti i livelli interessati.Per risolvere queste criticità, la proposta di legge dovrebbe essere attentamente rivista in modo da allinearsi con la giurisprudenza costituzionale, le normative vigenti e le esigenze pratiche di implementazione, assicurando così una maggiore chiarezza e funzionalità.
Nel contesto delle sfide poste dalla proposta di legge sull’energia rinnovabile, che implica una revisione del potere regionale nella definizione di criteri per l’installazione di impianti energetici alternativi, emerge un’ulteriore complicazione riguardante l’infrastruttura energetica in Sardegna. Attualmente, l’isola dispone di circa 80 cabine primarie, costruite negli ultimi cinquant’anni, che hanno supportato lo sviluppo e la distribuzione dell’energia. Tuttavia, con i nuovi progetti di energia rinnovabile previsti, la necessità infrastrutturale si espande drasticamente. Per supportare efficacemente l’energia che sarà prodotta dai nuovi impianti, sarebbero necessarie almeno altre 60 cabine primarie nei prossimi pochi anni. Data la complessità, i tempi di costruzione e le sfide logistiche e ambientali, il compito appare quasi impossibile. Questo potrebbe creare un serio “collo di bottiglia” nel sistema energetico. Ci sarà una guerra tra i produttori di energia per accedere alle cabine primarie?