Si sta dando attuazione alla celeberrima legge 10/2021, meglio nota col nome di “Legge dei superstaff”, quella del Segretario Generale, dell’esercito degli addetti di Gabinetto, dei Direttori di Dipartimento ecc. ecc.
Tra gli adempimenti previsti, vi è quello di inviare ai sindacati le bozze delle delibere riguardanti il contratto e il trattamento economico degli addetti.
In questi giorni ne sono pervenute due: la prima riguardante l’Ufficio di supporto del Segretario generale; la seconda, invece, l’Ufficio di supporto all’Avvocatura.
Ufficio Segretariato generale: L’impianto della delibera è in generale legittimo perché l’ufficio in sé è previsto dalla norma, ma ovviamente alla Corte Coreana scappa la mano, come al solito.
La figura del “Capo segreteria”, citata nella delibera, non esiste nel contratto dei regionali. Al massimo sarebbe potuto essere assimilato a un responsabile di settore, ma come ben sappiamo la passione per pennacchi, cilindri e lustrini è il sale della Corte.
Piuttosto un aspetto di dubbia legittimità della delibera è nella previsione: per il carattere fiduciario del rapporto di collaborazione, avrà natura temporanea e potrà essere revocato in qualunque momento. Sarà soggetto alla valutazione dello stesso Segretario generale.
Ma dove diavolo mai si è vista una cosa simile in un ufficio pubblico incardinato in una struttura amministrativa? In quale ufficio della pubblica amministrazione esiste il rapporto fiduciario? Questo non è un ufficio della Pubblica Amministrazione, questo è l’ennesimo Ufficio di Gabinetto del Coreano, un Ufficio pubblico concepito secondo vincoli politici. I sindacati potrebbero proporre alla Giunta un nuovo contratto: di devozione.
Ufficio di supporto all’Avvocatura: Anche questa bella trovata è la conseguenza pratica della L.R. N.10/2021.
In realtà ci sarebbe poco da dire, se non che si tratta di un giro di valzer per chiamare una Direzione Generale con un nome diverso: “Ufficio speciale”.
Il problema, anche in questo caso, è che la fretta di incassare (mandato al CORAN di scrivere subito il nuovo contratto per gli avvocati) fa dimenticare quello che la legge, scritta dalla Corte Coreana, impone di fare preventivamente (art. 12 comma coma 5), cioè prima di parlare di stipendi: «Su proposta del Presidente della Regione, la Giunta regionale con apposita deliberazione individua il contingente organico dell’Avvocatura regionale e delle posizioni professionali necessarie al suo funzionamento e iscrive gli avvocati in apposito ruolo professionale stabilendo preventivamente i requisiti e le modalità per accedere al ruolo».
Ma questa parte è scomoda: bisogna stabilire criteri, requisiti, modalità di accesso e anche stabilire un contingente e posizioni professionali: e che diamine!! Magari studiando e valutando saltano fuori criteri e requisiti che non hanno in molti… magari anche qualcuno che già si pavoneggia con la toga regionale.
Invece è più comodo andare al dunque: stipendi, stipendi, stipendi.
E dunque adesso si gioca una partita di dignità: il CORAN, chiederà oppure no di discutere prima di ciò che la legge chiede venga fatto prima della determinazione degli stipendi, oppure, devotamente, accetterà di parlare subito di stipendi?
Noi, che ci sentiamo estranei non solo a questi giochi di prestigio, ma sempre più frequentemente a questo mondo, noi preghiamo: “Libera nos Domine…”.